(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 6
                          del 9 marzo 1994)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Finalita' dell'azione della Regione
 
   1.  Nell'ambito  delle  finalita  indicate dall'art. 1 della legge
regionale 28 febbraio 1983 n.  6  e  delle  linee  di  programmazione
conseguenti,   l'attivita'  della  Regione  in  materia  di  edilizia
residenziale pubblica e' rivolta in particolare a:
     a) soddisfare la domanda abitativa corrispondente  a  situazioni
reddituali,  esigenze  e  fabbisogni  diversificati  in  modo tale da
svolgere  un'azione  normalizzatrice  del  settore  sia  per   quanto
concerne  i costi di costruzione, sia per quanto concerne i canoni di
affitto;
     b) garantire, anche tramite un processo di unificazione, che  la
gestione  del  patrimonio  di  edilizia  residenziale  pubblica,  sia
informata  a  procedure  efficienti  e  rapide  che   consentano   il
contenimento dei costi e, quindi, l'incremento della quota dei canoni
da   reinvestire   in   programmi   di   manutenzione,   recupero   o
riqualificazione urbana.